Art. 17

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 12, legge 10 dicembre 1905, n. 582 - Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

[2]Le disposizioni del libro 2°, titolo 6°, capo 2°, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nella presente legge, non esclusi quelli gratuiti, allo sciente uso e smercio dei contrassegni contraffatti, alla detenzione dei contrassegni medesimi, o degli strumenti destinati alla contraffazione.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art17 · fonte su Normattiva