Art. 18
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[1](Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794).
[2]Chiunque contravvenga alle disposizioni che saranno stabilite dal regolamento circa la concessione e l'uso dei contrassegni speciali di cui all'art. 7, per la circolazione dei veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, sara' punito coll'ammenda di L. 300.
[3]Per i motocicli di cui all'art. 8 l'ammenda sara' di L. 100.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva