Art. 19
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[1](Art. 13, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, le guardie di finanza, forestali, di polizia urbana e campestri sono incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ed avranno diritto a meta' delle pene pecuniarie che verranno riscosse. L'altra meta' andra' a profitto dell'erario.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva