Art. 2
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[1](Art. 2, legge 30 dicembre 1909, n. 794).
[2]Per i velocipedi e per gli altri veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, i quali devono essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', stabilmente fissati sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo), e non piu' rimossi.
[3]Tali contrassegni inamovibili sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti, e costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva