Art. 20
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[1](Art. 14, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]La vendita pei contrassegni, pei veicoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, sara' fatta esclusivamente dai Comuni colle modalita' che saranno determinate dal regolamento.
[3]Pei veicoli di cui dal n. 4 in poi, la consegna dei contrassegni sara' fatta dall'Ufficio di registro, nella cui giurisdizione si trova il Comune di residenza del possessore del veicolo.
[4]Ai Comuni spettera' la meta' del prodotto dei contrassegni esitati.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva