Art. 23

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 17, legge 10 dicembre 1905, n. 582, e art. 10, 2° comma, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

[2]Con regolamento verranno emanate, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, e stabilite le norme per la determinazione della forza motrice dei veicoli a motore e per la risoluzione delle relative controversie.

[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta':

[4]Il ministro delle finanze FACTA.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art23 · fonte su Normattiva