Art. 23
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[2]Con regolamento verranno emanate, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, e stabilite le norme per la determinazione della forza motrice dei veicoli a motore e per la risoluzione delle relative controversie.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[4]Il ministro delle finanze FACTA.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva