Art. 4

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[1](Art. 4, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

[2]Per i velocipedi e per gli altri veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, qualora gli interessati si trovino nella necessita', per motivo di riparazioni, di rimuovere il contrassegno fisso, potranno, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, ottenerne uno nuovo valido per lo stesso anno solare, mediante consegna del contrassegno rimosso, munito del congegno di chiusura infranto, a condizione che il contrassegno conservi le indicazioni e le caratteristiche che valgano ad identificarlo.

[3]Per tale cambio e' dovuto un diritto fisso di lire una.

[4]Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, ove il contrassegno venga per causa accidentale a deteriorarsi, o per una causa qualsiasi a mancare, potra' essere sostituito con uno nuovo, col pagamento di un diritto fisso di lire due, osservando le prescrizioni che saranno determinate dal regolamento.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art4 · fonte su Normattiva