Art. 5
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[1](Art. 5, legge 30 dicembre 1909, n. 794).
[2]Sono mantenute, per le tasse stabilite dalla presente legge, le esenzioni accordate dai numeri 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislative 28 giugno 1866, n. 3022, e dall'art. 37 del regolamento approvato col R. decreto 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione della tassa sulle vetture (1).
[3]Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presento legge:
- a)i veicoli di ogni specie indicati nell'annessa tabella dati in dotazione fissa ai Corpi armati dello Stato, purche' siano condotti da militari, o da agenti in divisa o muniti di un segno distintivo facilmente riconoscibile;
- b)gli automobili adibiti al servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;
- c)le vetture, carri e furgoni automobili adibiti esclusivamente per conto dei Comuni, al servizio di estinzione degli incendi;
- d)i veicoli di ogni specie indicati nell'annessa tabella, importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione. Tale esenzione non e' pero' applicabile alle vetture automobili che, quantunque importate temporaneamente dall'estero, vengano usate in servizio pubblico;
- e)i tricicli, le vetturette, i velocipedi ed altri apparecchi ad essi assimilabili, esclusi gli automobili, usati personalmente da infermi poveri provvisti di speciale licenza;
- f)i tricicli, le barelle a ruote, nonche' gli automobili od altri consimili carri e veicoli particolarmente destinati da enti morali ospedalieri e da associazioni umanitarie, provvisti di speciale licenza, pel trasporto di persone che abbisognino di cure mediche o chirurgiche.
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[5](1) Decreto legislativo 28 giugno 1860, n. 3022, concernente le tasse sulle vetture pubbliche e private.
[6]Art. 12. - Sono esenti dalle tasse contemplate in questo decreto:
[7]1° il Re ed i membri della famiglia Reale;
[8]2° i rappresentanti e gli agenti delle potenze estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e sempreche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono;
[9]3°...
[10]4°...
[11]Regolamento approvato con R. decreto 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione della tassa sulle vetture.
[12]Art. 37. - La esenzione della tassa stabilita nel n. 2 dell'art. 12 della legge 28 giugno 1866, n. 3022, a favore dei rappresentanti ed agenti diplomatici o consolari delle potenze estere, si deve intendere estesa a tutto il personale delle Legazioni ed Agenzie.
[13]Questa esenzione e' applicabile non solamente nel caso di reciprocita', ma eziandio quando nei paesi ai quali detti rappresentanti od agenti appartengono non esistano tasse simili a quelle portate dalla legge anzidetta.
[14]Non sono pero' compresi nella esenzione i rappresentanti o gli agenti diplomatici o consolari delle potenze estere che siano cittadini dello Stato.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva