Art. 6

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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

[2]I veicoli di ogni specie indicati nella tabella annessa alla presente legge, poi quali e' concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuitamente somministrato dall'Amministrazione delle tasse sugli affari. Anche il contrassegno gratuito deve essere stabilmente fissato.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art6 · fonte su Normattiva