Art. 8
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[1](Art. 8, legge 30 dicembre 1909, n. 794).
[2]Per la circolazione di prova dei motocicli indicati al n. 3 della tabella annessa alla presente legge, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo precedente, e la tassa annuale dovuta per ogni contrassegno speciale mobile che l'Amministrazione delle tasse sugli affari concedera' secondo i limiti e le condizioni stabilite dal regolamento, sara' di L. 30.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva