Art. 9
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[1](Art. 4, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]E' vietato di far circolare sulle aree pubbliche i veicoli indicati nell'art. 1 senza il prescritto contrassegno.
[3]I contravventori incorreranno in un'ammenda corrispondente al doppio della tassa, ed uguale ammenda sara' applicata a chi e' sorpreso a circolare con targhetta scaduta o di prezzo insufficiente.
[4]In quest'ultimo caso, oltre all'ammenda, il contravventore incorrera' nella perdita del contrassegno.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva