Art. 9

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[1](Art. 4, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

[2]E' vietato di far circolare sulle aree pubbliche i veicoli indicati nell'art. 1 senza il prescritto contrassegno.

[3]I contravventori incorreranno in un'ammenda corrispondente al doppio della tassa, ed uguale ammenda sara' applicata a chi e' sorpreso a circolare con targhetta scaduta o di prezzo insufficiente.

[4]In quest'ultimo caso, oltre all'ammenda, il contravventore incorrera' nella perdita del contrassegno.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art9 · fonte su Normattiva