Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Veduto l'art. 6 della legge 11 luglio 1909, n. 443, portante modificazioni al regime fiscale degli spiriti, che autorizza il Nostro Governo a coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle delle leggi precedenti;
[4]Udito il Consiglio dei ministri;
[5]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
[6]Abbiamo decretato e decretiamo:
[7]E' approvato l'unito testo unico delle leggi sugli spiriti, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.
[8]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[9]Dato a Gaeta, addi' 16 settembre 1909.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]GIOLITTI - LACAVA.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva