Art. 1 (Approvazione)

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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Veduto l'art. 6 della legge 11 luglio 1909, n. 443, portante modificazioni al regime fiscale degli spiriti, che autorizza il Nostro Governo a coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle delle leggi precedenti;

[4]Udito il Consiglio dei ministri;

[5]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

[6]Abbiamo decretato e decretiamo:

[7]E' approvato l'unito testo unico delle leggi sugli spiriti, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

[8]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[9]Dato a Gaeta, addi' 16 settembre 1909.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]GIOLITTI - LACAVA.

[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~approvazione-art1 · fonte su Normattiva