Art. 1
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[1]TESTO UNICO delle leggi sugli spiriti.
[3]La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 200 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.
[4]((Le fabbriche di spiriti e gli opifici di rettificazione, di trasformazione a caldo e di concentrazione di liquidi alcoolici, devono essere in possesso di licenza d'esercizio, valevole per l'anno solare e soggetta alla tassa fissa annuale nelle seguenti misure:
- a)lire 500 per le fabbriche che producano esclusivamente spiriti considerati di prima categoria, secondo l'art. 3, e per gli opifici di rettificazione;
- b)lire 200 per le fabbriche che producano esclusivamente spiriti di seconda categoria agli effetti del citato art. 3 e per gli opifici di trasformazione a caldo e concentrazione di liquidi alcoolici;
- c)lire 600 per le fabbriche che, nelle condizioni volute dal regolamento per l'applicazione della presente legge, ottengano spiriti sia di prima sia di seconda categoria;
- d)lire 10 per le fabbriche che, indipendentemente dalle materie in esse distillate, siano tassate in base alla produttivita' giornaliera dei lambicchi)).
[5]I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:
[6]Numero della tariffa
[7]Prodotti soggetti a sopratassa
[8]Ammontare della sopratassa Lire e cent.
[9]Unita' di misura sulla quale e' commisurata la sopratassa
[10]8
[11]Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre, contenenti spirito
[12]1.13
[13]Per ogni chilogramma senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
[14]66
[15]Profumerie alcoliche...
[16]1.60
[17]Id.
[18]73
[19]Vernici a spirito
[20]1.3333
[21]Per ogni chilogramma di peso netto legale.
[22]I generi medicinali, i medicamenti composti ed i prodotti chimici, non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la soprattassa sulla quantita' di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato, o che fu consumata nella loro fabbricazione.
[23]La misura del detto tributo e' determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti.
[24]Per la concentrazione, con qualunque metodo, di vini e liquidi alcoolici, per elevarne il grado di forza all'infuori dell'aggiunta di alcool ottenuto con la distillazione, e' dovuta la tassa di fabbricazione sulla maggior ricchezza alcoolica, oltre i 15 gradi, del prodotto ottenuto.
Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva