Art. 16

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[1]Prescrizioni delle restituzioni e degli abbuoni. (Art. 15 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 6 legge 29 giugno 1905, n. 308).

[2]Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di concia.

[3]Gli abbuoni e le restituzioni di tassa, di cui negli articoli precedenti, non domandati nel termine di anni cinque dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art16 · fonte su Normattiva