Art. 17
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[2]Le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti ed in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in piu' del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini, salvoche' il termine della prescrizione e' portato da due a cinque anni.
[3]La prescrizione quinquennale di cui sopra e' estesa ai rimborsi di tassa per tutti i casi di sospensione di lavoro, qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.
[4]Per le deficienze riscontrate nei magazzini, il quinquennio decorrera' dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva