Art. 19
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[1]Composizione dei denaturanti - Vigilanza - Spese. (Articoli 2 e 3 legge 22 marzo 1903, n. 152).
[2]Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato, la quale ha facolta' di variare la specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e dell'industria.
[3]Gli interessati dovranno anticipare e rifondere le sole spese di costo da determinarsi per decreti Ministeriali, in misura unica per tutto il Regno.
[4]Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti di finanza.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva