Art. 22
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[1]Spese di vigilanza a carico degli interessati. (Art. 17 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 3, secondo comma, legge 22 marzo 1903, n. 152; articoli 3 e 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
[2]Sono a carico degli interessati le indennita' di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso, sulle fabbriche di aceto, sui magazzini per la preparazione del cognac, sugli stabilimenti per la preparazione dei vini tipici e dei liquori nel caso del penultimo comma dell'art. 13, e sulle operazioni di adulterazione dello spirito da servire ad usi industriali.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva