Art. 26
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[1]Presenza nelle fabbriche o negli opifici di materie diverse dalle dichiarate. (Art. 20 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]L'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione, e la presenza di materie prime alcooliche (vino, vinacce, ecc.) in quegli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme, costituiscono contrabbando, e sono punite con multa dal doppio al decuplo della tassa frodata, nonche' di quella corrispondente alla resa in alcool della intera quantita' delle materie medesime, comprese quelle che si trovassero in corso di lavorazione.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva