Art. 27

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[1]Abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta. (Art. 21 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Gli esercenti delle fabbriche di aceto, contemplate nell'art. 10, che direttamente o indirettamente sottraessero o tentassero di sottrarre spirito estratto dal magazzino all'impiego cui e' destinato, saranno passibili di multa non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddisfatta inerente alla quantita' di spirito frodata o che pote' essere frodata.

[3]Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche dell'aceto, oltre alla pena suindicata, sara' pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dello sgravio della tassa.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art27 · fonte su Normattiva