Art. 33
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[1]Pene contro i correi. (Art. 26 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso piu' persone, ciascuna e' passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva