Art. 35

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[1]Multe commutative dell'arresto, o della detenzione. (Art. 28 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi estensibili a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art35 · fonte su Normattiva