Art. 36
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[1]Obbligo del pagamento della tassa defraudata o che pote' essere defraudata. (Art. 29 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore e' tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva