Art. 36

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Obbligo del pagamento della tassa defraudata o che pote' essere defraudata. (Art. 29 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore e' tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art36 · fonte su Normattiva