Art. 37

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[1]Prescrizione dell'azione giudiziaria. (Art. 30 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 9 legge 29 giugno 1905, n. 308).

[2]L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni; pero' un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 24 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art37 · fonte su Normattiva