Art. 38
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[1]Decisione amministrativa. (Art. 31 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Pero' la domanda non e' ammessa se non e' corredata dalla bolletta comprovante il deposito fatto della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.
[3]La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva