Art. 40
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[2]Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sara' approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinera' piu' specialmente:
- a)le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;
- b)le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti, anche per quanto riguarda le distillerie cooperative, e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facolta' ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori o saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione, nonche' a quelli di rettificazione e di trasformazione di speciali congegni atti ad accertare la qualita' delle materie poste in lavorazione ed, ove occorra, il numero delle operazioni compiute;
- c)i criteri e le modalita' per la tassazione delle fabbriche di spiriti non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera;
- d)le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per la industria dell'aceto ammessa all'impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;
- e)i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;
- f)il limite minimo della quantita' da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac;
- g)i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;
- h)le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa e la procedura per la riscossione, nonche' i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;
- i)modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 23 e 25 della presente legge;
- k)le modalita' da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;
- l)le cautele per l'esenzione dal dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;
- m)gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, nonche' le cautele da osservarsi per la identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;
- n)gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e la validita' di tali bollette;
- o)i provvedimenti di carattere transitorio;
- p)le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanita', siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolezze, di restituzione e di abbuoni, stabilite dalla presente legge;
- q)le modalita' da osservarsi per ottenere l'esenzione da tassa dello spirito adulterato ad usi industriali;
- r)le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego, nonche' per la tenuta dei relativi registri;
- s)i diritti e le facolta' dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;
- t)i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformita' degli articoli 12 e 30, con facolta' di estendere i detti vincoli alle bevande alcooliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati e per le bevande alcooliche.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 24 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva