Art. 42
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[1]Agevolezze alle Societa' cooperative. (Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).
[2]Le cooperative, che non si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 4, continueranno a godere dell'abbuono di favore purche' vi si uniformino nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge 11 luglio 1909, n. 443.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva