Art. 6

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[1]Liquidazione e pagamento della tassa. (Art. 6 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 6 legge 30 giugno 1908, n. 311).

[2]La liquidazione della tassa di fabbricazione e' fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

[3]La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un mese l'altra, dal di' della liquidazione.

[4]Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, e' data facolta' al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

[5]I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

[6]Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella tesoreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantita' da estrarre, la cauzione sara' limitata al decimo della tassa corrispondente alla quantita' massima dello spirito che sara' introdotto nel magazzino. Pero', anche in questo caso, il debito del fabbricante e' costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma primo.

[7]Nei riguardi della contabilita', l'accertamento della tassa sara' fatto, per lo spirito assoggettato al regime dei magazzini assimilati ai doganali, in ragione della quantita' estratta dai magazzini stessi con pagamento di tassa, e negli altri casi, invece, in ragione della quantita' di alcool prodotto, al netto delle detrazioni per abbuoni e sgravi di ogni specie, che si operano senza restituzione effettiva di tassa.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art6 · fonte su Normattiva