Art. 8

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[1]Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta (Art. 8 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 3, ultimo comma, legge 30 giugno 1905, n. 308).

[2]I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

[3]Con eguale sistema sara' pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa.

[4]I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio: uno per gli spiriti grezzi, l'altro per gli spiriti rettificati.

[5]Sara' permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non piu' soggetti a tassa, a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno pero' essere sollevati da tali obblighi, purche' si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da tassa fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla tassa.

[6]Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini.

[7]Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata, esclusa pero' la concessione dell'abbuono di che all'art. 51 della legge stessa.

[8]((I commercianti all'ingrosso e gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare dell'imposta sulla quantita' massima di spiriti che si voglia immettere nei magazzini. Se questi sono istituiti in localita' ove esistano uffici incaricati dei servizi sulle imposte di produzione o Comandi della R. guardia di finanza, la cauzione puo' essere limitata al 7% dell'imposta)).

[9]E' pure dovuta una cauzione per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata.

Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art8 · fonte su Normattiva