Art. 9

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[1]Magazzini per la preparazione del cognac. (Art. 3 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]A coloro che destinano alla preparazione del cognac spirito di buon gusto ricavato dal vino, immettendolo subito in deposito con una ricchezza alcoolica non superiore a 65 gradi e in recipienti di legno, nelle condizioni da stabilirsi dal regolamento, e' concesso di custodirlo in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali senza l'obbligo della cauzione.

[3]L'abbuono per cali di affinazione e giacenza da concedersi alla estrazione del cognac, dopo quattro anni di deposito nelle suddette condizioni, e' stabilito nella misura complessiva di quattro ventesimi della tassa della quale lo spirito e' gravato. Per gli anni ulteriori fino a tutto il dodicesimo, l'abbuono e' stabilito nella misura annuale di un ventesimo della tassa medesima.

[4]Per le frazioni di anno al di la' dei quattro anni, l'abbuono si liquida in ragione dei mesi compiuti.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art9 · fonte su Normattiva