Art. 1

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I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro eta', salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art1 · fonte su Normattiva