Art. 109
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Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualita' di surrogato di fratello deve non avere oltrepassato il vigesimo sesto anno di eta' e riunire le condizioni prescritte dall'art. 101, nn. 5 e 6, e subentrare negli obblighi di servizio militare del surrogante.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva