Art. 115

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In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di 2ª e quelli di 3ª categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art115 · fonte su Normattiva