Art. 116

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[1]Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli e' ammesso uno speciale arruolamento per la ferma di un anno.

[2]Siffatto arruolamento puo' essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanita' e di sussistenza.

[3]Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e soddisfare alle condizioni espresse nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 111 ed inoltre:

[4]1. Comprovare di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi nel regolamento. Questi condizione non si esige dai giovani domiciliati in localita' dove non siavi tiro a segno istituitovi almeno da due anni;

[5]2. Dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

[6]3. Pagare al tesoro dello Stato la somma che sara' ogni anno determinata con decreto reale. Tale somma non potra' sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art116 · fonte su Normattiva