Art. 117
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla prima catagoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva