Art. 118
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[1]Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potra' essere ritardata fino al 26° anno di eta'.
[2]Il ritardo sino al 26° anno di eta' di cui sopra, potra' essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle seguenti condizioni:
[3]1. Stia imparando un mestiere, un'arte o professione od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;
[4]2. Sia indispensabilmente necessario per il governo d'uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.
[5]Il ritardo di cui nel presente articolo potra' essere accordato e continuera' ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva