Art. 119
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il volontario di un anno e' mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare potra' essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva