Art. 120

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[1]Gli studenti delle universita' e degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di eta' purche' comprovino di aver soddisfatto alla condizione di cui al N. 1 dell'art. 116.

[2]Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuto che abbiano questa eta' od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; eppero' sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1ª categoria della prima classe che sara' chiamata sotto le armi.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art120 · fonte su Normattiva