Art. 121

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[1]Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtu' di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettivita' di servizio per dimissione volontaria, non abbiano servito almeno tre anni colla qualita' d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno compiere questo periodo di servizio come militari di truppa, dopo del quale saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art121 · fonte su Normattiva