Art. 124

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[1]Contraggono la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado;

[2]quella di anni quattro gl'inscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

[3]quella di anni tre gl'inscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano volontari nelle armi stesse, non che, gli inscritti di leva che siano assegnati alla regia marina militare;

[4]quella di anni due gl'inscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di 1ª categoria per la quale nella legge annuale di leva sia cosi limitato il loro obbligo; quella di un anno i volontari di un anno.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art124 · fonte su Normattiva