Art. 126

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[1]E' in facolta' del ministro della guerra:

[2]1.Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potra' essere congedata in principio del terzo periodo;

[3]2. D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art126 · fonte su Normattiva