Art. 127
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[1]I militari di 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e fanno poi passaggio, dopo l'ottavo anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile, alla quale rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso.
[2]Decorso questo tempo, essi fanno passaggio alla milizia territoriale.
[3]In tempo di pace, normalmente, rimangono in congedo illimitato.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 27 luglio 1910 · versione 0 su Normattiva