Art. 127

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[1]I militari di 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e fanno poi passaggio, dopo l'ottavo anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile, alla quale rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso.

[2]Decorso questo tempo, essi fanno passaggio alla milizia territoriale.

[3]In tempo di pace, normalmente, rimangono in congedo illimitato.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 27 luglio 1910 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art127 · fonte su Normattiva