Art. 129

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[1]I carabinieri reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri reali.

[2]Gli ormaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualita' di capi armaiuoli, dovranno contrarre la ferma di anni cinque, la quale cominciera' dal giorno dell'ammissione in tale qualita', cessando pero' l'obbligo di terminare quella in corso.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art129 · fonte su Normattiva