Art. 130
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[1]Non e' computato nella ferma il tempo percorso dal militare in stato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
[2]Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra, i militari con la ferma di anni 4, 3 o 2 saranno trasferiti di classe, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a mesi 5: i militari con la ferma di anni cinque o di un anno dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la rispettiva ferma, e saranno poi inviati in congedo illimitato trasferendoli di classe con le norme suddette.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva