Art. 131
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[1]((I militari in congedo possono essere chiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio o per distretto militare.
[2]Ogni chiamata avra' luogo per decreto reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.
[3]A scopo d'istruzione, i militari ascritti alla seconda categoria possono essere chiamati alle armi una o piu' volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi.
[4]Il ministro della guerra ha facolta' di concedere dispense da dette chiamate a coloro che comprano determinati impieghi e si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato)).
Testo vigente dal 17 gennaio 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva