Art. 134

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[1]I sottufficiali, caporali e soldati in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio effettivo, purche' assumano una nuova ferma di anni cinque, da passarsi tutta sotto le armi, e soddisfacciano alle seguenti condizioni:

  • a)se sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni, musicanti o capi armaiuoli, ovvero se caporali o soldati non oltrepassino il 35° anno di eta' e non abbiano fatto passaggio da oltre due anni nella milizia territoriale;
  • b)se sottufficiali di tutte le altre armi, non oltrepassino il 32° anno di eta', e si trovino da meno di due anni in congedo illimitato

[2]I detti militari riammessi in servizio possono, dopo un anno, purche' ne riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti, a seconda dei casi, per le rafferme triennali con premio o per quelle con soprassoldo, e quando vi siano ammessi rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

[3]Gli inscritti della leva di terra stati assegnati al corpo reale equipaggi possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso purche' soddisfacciano alle condizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art134 · fonte su Normattiva