Art. 138

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[1]Le rafferme sono:

[2]1. senza premio, ed hanno la durata di un anno;

[3]2. con premio, ed hanno la durata di tre anni;

[4]3. con soprassoldo, ed hanno la durata di tre anni o di un anno.

[5]Le rafferme sono concesse dal ministro della guerra.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art138 · fonte su Normattiva