Art. 138
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[1]Le rafferme sono:
[2]1. senza premio, ed hanno la durata di un anno;
[3]2. con premio, ed hanno la durata di tre anni;
[4]3. con soprassoldo, ed hanno la durata di tre anni o di un anno.
[5]Le rafferme sono concesse dal ministro della guerra.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva