Art. 139
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Alla rafferma senza premio possono essere ammessi sotto le condizioni determinate dal regolamento: I militari che hanno compiuta la ferma di cinque anni; I caporali maggiori di tutte le armi compiuto che abbiano la ferma, nonche' i militari che si trovino gia' in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio; I militari che abbiano compiuta una o piu' rafferme con premio.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva