Art. 140
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Alle rafferme con premio possono aspirare, purche' soddisfacciano alle condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e d'istruzione che sono determinate dal regolamento: I carabinieri, siano o no graduati e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compito sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiamo oltrepassato l'eta' di 40 anni; I militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'eta' di 36 anni.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva