Art. 144

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 18 luglio 1891. Leggi il testo vigente →

Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terra' conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermita' dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sottufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso pero' la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso dovra' limitarsi ai due quinti del premio stesso.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 18 luglio 1891 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art144 · fonte su Normattiva