Art. 148
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[1]Alle rafferme con soprassoldo possono aspirare, purche' ne siano giudicati meritevoli, i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali veterani ed invalidi e quelli indicati al n. 1 dell'art. 141.
[2]Essi possono ottenere una rafferma di tre anni dopo compiti cinque anni di servizio sotto le armi, ed al termine di questa possono contrarre altre quattro successive rafferme di un anno con sopprassoldo.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva